Lo Statuto

STATUTO

Approvato nella seduta del 2 febbraio 2020 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pomezia (RM) il 19 febbraio 2020.

Centro Studi Femininum Ingenium
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “Centro Studi Femininum Ingenium” APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Pomezia (RM) e con durata illimitata. L’associazione potrà essere conosciuta anche con l’acronimo CSFI APS.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle  persone aderenti agli enti associati:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

  2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  3. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

  4. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

  5. g) formazione universitaria e post-universitaria;

  6. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  7. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  8. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

  9. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

  10. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  11. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

  12. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

  13. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 6 giugno 2016, n. 106;

  14. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

  15. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

  16. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  17. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati che hanno fondato l’associazione sono denominati soci fondatori.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri.

Gli associati hanno l’obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi: agire in nome dell’associazione senza aver ricevuto mandato, pubblicare a proprio nome studi effettuati da terze persone; può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea;

– l’Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Comitato Scientifico.

ART. 7 (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto per cassa. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– nomina e revoca i componenti dell’Organo di amministrazione e, se previsto dalla Legge, l’Organo di controllo o soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio di esercizio;

– approva e revoca i componenti del Comitato Scientifico nominati dall’Organo di amministrazione;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sulla esclusione degli associati;

– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera lo scioglimento;

– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L’Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– eleggere il Presidente e nominare il Vice Presidente tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– nominare i membri del Comitato Scientifico;

– nominare il Direttore responsabile della Biblioteca e il Bibliotecario, il Direttore delle collane di studi e riviste.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 6 anni e sono rieleggibili per 5 mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente effettua la convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico stabilisce le linee di ricerca dell’associazione Centro Studi Femininum Ingenium APS. Il Comitato Scientifico è composto di diritto dal Presidente dell’associazione e dal Vice Presidente, dal Direttore della biblioteca e dal Direttore responsabile della collana di studi, e per indicazione del Consiglio Direttivo da docenti universitari, ricercatori e persone che si sono distinte negli ambiti della ricerca scientifica, della formazione e della cultura in ambito nazionale o internazionale, anche fra i non associati. I suoi membri entrano in carica con la nomina da parte dall’organo amministrativo e sono approvati o revocati per gravi motivi con motivazione dall’Assemblea.

ART. 11 (Obiettivi di ricerca)

Con riferimento alle attività di interesse generali richiamate ai punti d, f, g, h, i, j, k, l, w dell’art. 2, l’associazione ha tra i propri obiettivi specifici di ricerca quello di contribuire allo studio delle cosiddette ‘questioni femminili’, la cui discussione, difatti, investendo ogni disciplina – filosofica, storica, sociologica, giuridica, ecc – coinvolge infinite possibili sfaccettature della speculazione. L’associazione è emanazione della comunità scientifica riunitasi nel tempo intorno alle attività del sito web femininumingenium.it fondato da Roberta Fidanzia. Le attività del Centro Studi sono indirizzate all’aggiornamento scientifico del pubblico degli studiosi e cultori della materia. Il progetto raccoglie l’eredità del programma editoriale della Collana di Studi Femininum Ingenium, sposandone in toto la pienezza concettuale e d’intenti. Il nome Femininum Ingenium, invero, intende sottolineare, con l’espressione latina che affianca al termine neutro ingenium l’aggettivo femininum, l’elemento, l’essenza, lo spirito femminile, al fine di esprimere la ricchezza della riflessione e della speculazione femminili. L’intento è, dunque, quello di fornire una cassa di risonanza per il genio femminile e per gli studi sul femininum ingenium così com’esso si è espresso nei secoli, offrendo uno spazio ragionato agli Studiosi di tale ambito della ricerca. L’associazione quale centro studi potrà bandire premi letterali, organizzare eventi, convegni, conferenze, presentazione di libri e ogni tipo di manifestazione culturale che abbia come obiettivo la diffusione della ricerca del settore. Proporrà, inoltre, la pubblicazione, anche non periodica, di studi e documenti nell’ambito della Collana Femininum Ingenium e del blog.

È inoltre prevista la compilazione di un “Elenco degli Esperti” che si sono distinti negli ambiti d’interesse generale e negli obiettivi propri dell’associazione, su espressa richiesta effettuata dagli associati e da non soci interessati; ogni candidatura deve essere approvata dall’organo di amministrazione. Infine, annoverando fra i soci fondatori la SISAEM – Società Internazionale per lo Studio dell’Adriatico nell’Età Medievale, l’associazione potrà sostenere le attività culturali della stessa e collaborare anche economicamente all’organizzazione di eventi ed iniziative relative a tematiche di studio, ricerca e documentazione affini ed inerenti le aree di ricerca della SISAEM.

ART. 12 (Biblioteca)

La Biblioteca dell’associazione è costituita dai fondi librari messi a disposizione dai componenti del Consiglio Direttivo, che rimangono proprietari dei medesimi, e dai volumi acquisiti successivamente per donazione o acquisto. Essa è aperta per almeno 12 ore settimanali, coordinata da un Direttore responsabile ed è regolata da apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo. La disponibilità dei fondi librari sopra citati può essere revocata con conseguente ritiro da parte dei proprietari dei volumi in qualunque momento.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, compreso il “crowdfunding”, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o rendiconto per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: effettuare domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo che metterà a disposizione i libri presso la sede esclusivamente nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.